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摩德纳华商会章程

时间:2016-08-18 02:49来源:未知 作者:华商会 点击:
STATUTO DELLASSOCIAZIONE DAMICIZIA ITALO-CINESE DI MODENA 摩德纳华商会章程 ART. I COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE E istituita lAssociazione dAmicizia Italo-Cinese di Modena. Lassociazione ha la sede aMirandola(MO), via CAMILLO Prampolin

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE D'AMICIZIA ITALO-CINESE DI MODENA

摩德纳华商会章程

 

ART. I  

      • COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

      • E' istituita l'Associazione d'Amicizia Italo-Cinese di Modena. L'associazione ha la sede a Mirandola(MO), via CAMILLO Prampolini, n.7 int. 14

      • L'associazione non ha fini di lucro.
        E' fatto divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forme indirette o differite.
        L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato interamente alia realizzazione delle finalita istituzionali di cui at successivo art. 2.

      • La durata dell'associazione e illimitata.

      • COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

      • E' istituita l'Associazione d'Amicizia Italo-Cinese di Modena. L'associazione ha la sede a Mirandola(MO), via CAMILLO Prampolini, n.7 int. 14

      • L'associazione non ha fini di lucro.
        E' fatto divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forme indirette o differite.
        L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato interamente alia realizzazione delle finalita istituzionali di cui at successivo art. 2.

      • La durata dell'associazione e illimitata.

      • COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

      • E' istituita l'Associazione d'Amicizia Italo-Cinese di Modena. L'associazione ha la sede a Mirandola(MO), via CAMILLO Prampolini, n.7 int. 14

      • L'associazione non ha fini di lucro.
        E' fatto divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forme indirette o differite.
        L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato interamente alia realizzazione delle finalita istituzionali di cui at successivo art. 2.

      • La durata dell'associazione e illimitata.

      • COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

      • E' istituita l'Associazione d'Amicizia Italo-Cinese di Modena. L'associazione ha la sede a Mirandola(MO), via CAMILLO Prampolini, n.7 int. 14

      • L'associazione non ha fini di lucro.
        E' fatto divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forme indirette o differite.
        L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato interamente alia realizzazione delle finalita istituzionali di cui at successivo art. 2.

      • La durata dell'associazione e illimitata.

  • ART. II   

    SCOPI E ATTIVITA'

    Per la realizzazione dei propri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione di interesssi a valenza collettiva, l’Associazione si prefigge di promuovere la partecipazione dei propri soci alla vita della comunita provinciale, in particolare

  • far conoscere ai cittadini cinesi le leggi italiane e rispettarle

  • stabilire un buon rapporto di convivenza con gli abitanti locali

  • dare il proprio contribute alla promozione dello sviluppo economico del paese residente e degli scambi culturali

  • unire i cittadini cinesi nell'amore per la propria patria e appoggiarla nella sua unificazione e nella sua edificazione economica

  • organizzare attivita sociali e sportive per il benessere dei cittadini cinesi e tutelare i diritti e gli interessi legittimi di essi.

  • effettuare indagini tendenti ad individuare settori culturali ed artistici di possibile comune intervento;

  • organizzare corsi didattici e di formazione professionale;

  • porre in essere ogni strumento, anche editoriale e di comunicazione di massa, tendente a migliorare nei componenti la comunita dei cinesi resident! italiani la conoscenza delle due culture.

  • Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione a cui partecipano liberamente i cittadini cinesi e gli italiani d'origine cinese residents nella provincia di Modena, si avvale prevalentemente delle attivta prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Puo inoltre awalersi, in caso di particolare necessita, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

    ART.III

    RISORSE ECONOMICHE

      1)   L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attivita da:

    1. Quote e contributi degli associati;

    2. Eredita, donazioni e legati;

    3. Contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti e di istituzioni pubblici;

    4. Contributi deirUnione Europea e di organismi internazionali;

    5. Entrate derivanti da prestazione di sevizi convenzionati;

    6. Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attivita economiche di natura commerciale, artigianale, agricola o sportiva, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

    7. Erogazioni libere degli associati e dei terzi;

    8. Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio fmanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche apremi, gare sportive, spettacoli tradizionali e/o culturali;

    2)    II fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito fra i soci nè durante la vita dell’Associazione, nè all'atto del suo scioglimento.

    3)    L’esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine ripettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

    4)    Al termine di ogni esereizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di Dicembre.

    ART. IV

    SOCI

    1. II numero degli aderenti è illimitato.

    2. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche o entita collettive, che si impegnino a contribuire alia realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente statuto.

    3. Sono escluse forme di partecipazione alla vita associativa puramente temporanee.

    ART. V

    CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

    1)    L’Associazine a socio e subordinata:

    a)   Alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati;

    b)   Ai seguenti criteri: Possono entrare a far parte dell'associazione tutti i cittadini cinesi e

    gli italiani d'origine cinese residenti nella provincia di Modena che hanno compiuto il diciottesimo anno di età, purché riconoscano lo statuto dell'associazione e abbiano versato il contribute annuale nella somma prevista dallo statuto stesso. Si ha lo status di socio da! giorno in cui viene dato il contribute suddetto.

    2)    Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio direttivo, le eventuali reiezioni debbono essere motivate.

    3)    il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dope che gli stessi avranno versato la quota associativa.

    4)    La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.

    5)    il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno 3 (tre) mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

    6)    L'esclusione dei soci e deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo per:

    a)     Mancato versamento della quota associativa per 1 anno;

    b)     Comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;

    c)     Persistenti violazioni degli obblighi statuari.

    7)    In ogni caso, prima di procedere alla esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

    8)    II socio deceduto o escluso non ha diritto alia restituzione delle quote associative versate.

    9)    La quota sociale non e tramissibile e non è rivalutabile.

    ART. VI

    DOVERI E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

    1)    I soci sono obbligati:

    a)    Ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

    b)    A mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti deirAssociazione;

    c)    A versare la quota associativa di cui al precedente articolo.

    2)    I soci hanno diritto:

    a)    A partecipare attivamente a tutte le attivita promosse dall’Associazione;

    b)    A partecipare all'Assemblea con diritto di voto;

    c)    Ad accedere alle cariche associative; di rivolgere, al consiglio dell'associazione, istanze, proposte, pareri ragionevoli, di controllare inoltre i lavori quotidiani e di godere dei benfici dell'associazione.

    3)    I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, nè di altri cespiti di proprietà dell’Associazione.

    ART. VII

    ORGANI DEIRASSOCIAZIONE

    1) Sono organi dell'Associazione:

    a)         L'Assemblea del soci;

    b)         il Consiglio direttivo;

    c)         il Collegio del revisori;

    d)         il Presidente.

    2) Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito.

    Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute.

    ART. VIII

     L'ASSEMBLEA

    1) L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.

    Ogni associate, persona fisica o entita collettiva, dispone di un solo voto.

    Ogni associate potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta.

    Ogni socio non può ricevere più di 1 delega.

    2) L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attivita dell'Associazione ed in particolare:

    a) approva il bilancio consuntivo;.

    b) nomina i componenti del Consiglio direttivo ed eventualmente del Collegio dei revisori dei conti e ne determina i compensi;

    c) delibera l'eventuale regolamento intemo e le sue variazioni;

    d) delibera l'esclusione dei soci;

    e) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo.

    3) L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta all'anno, per l’approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio direttivo o il Collegio dei revisori o un decimo degli associati ne ravvisino 1'opportunita. L'assemblea dei soci rappresenta I'organo supremo dell'associazione che si convoca annualmente.

     

    4) L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statute e sullo scioglimento dell'Associazione.

    5) L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Segretario e in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo, eletto dal presenti;

    6) Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno. 7 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prirna e dell'eventuale seconda convocazione.
    In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preawiso, sararmo ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

    7) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la meta piu uno dei soci.
    In seconda convocazione,da svolgersi in un giorno diverso da quello fissato per la prima, l'Assemblea validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

    8) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione, e relativa devoluzione del patrimonio residue, che deve essere adottata con il voto favorevole da almeno tre quarti degli associati.

     

    ART. IX

    II CONSIGLIO DIRETTIVO.

    1) II Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 7 e non superiore a 20 nominati dall'Assemblea dei soci, fra i soci medesimi.

    I membri dei Consiglio direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili.
    Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati maggiorenni.

    2) Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, uno o piii dei componenti il Consiglio decadano dall’'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alia loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fmo allo scadere dello stesso comitato; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri Soci che rimangono in carica fino alia successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica.
    Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, I'Assemblea deve provvedere alia nomina di un nuovo Consiglio.

    3) Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, un Segretario, e un Tesoriere.

    4) Al Consiglio direttivo spetta di:

    a)                  curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
    b)              predisporre il bilancio consuntivo;
    c)              nominare il Presidente, il Segretario, e i Tesorieri;
    d)              deliberare sulle domande di nuove adesioni;
    e)              provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

    5) II Consiglio direttivo e presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Segretario e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano.

    6) II Consiglio direttivo è convocato di regola ogni 3 mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportune, o quando almeno 50%+1 dei componenti ne faccia richiesta.
    Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei soci membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

    7) Le convocazioni devono essere effettuate mediante awiso scritto da recapitarsi almeno 20 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta.
    In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di tutti i membri dei Consiglio.

    8) I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dello stesso e da chi ha presieduto l’adunanza vengono conservati agli atto

    ART. X

    IL PRESIDENTE

    1)                 Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci.

    2)             Al Presidente è atttribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.
           In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Segretario o, in assenza, al membro anziano.

    3)           Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e in caso d’urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell’adunanza immediatamente successiva.

    ART. XI

    IL SEGRETARIO

    Il segretario si occupa della redazione dei verbali e della tenute della corrispondenza e di tutti gli incarichi a lui delegati dal consiglio direttivo,

    Egli sostituisce il Presidente in caso di ipedimento o indisponibilità dello stesso, anche se precari e/o temporanei. Negli ambiti di cui sopra gli compete la firma sociale.

    ART. XII

    IL TESORIEERE

    Il Tesoriere curerà la ordinaria gestione economico-finanziaria della società. Pagamenti e esborsi dovranno essere controfirmati anche dal Segretario. Tuttavia il Consiglio Direttivo potrà autorizzare il Tesoriere alla effettuazione in autonomia di movimenti di denaro, anche a mezzo banca, stabilelendo i limiti e le modalità con cui tale autonomia potrà essere esercitata.

    ART. XIII

    IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

    1)        Il Collegio dei revisori dei conti è composto da 3 membri nominati dall’Assemblea qualora lo ritenga opportuno o qualora sia indispensabile per legge. Il Collegio nomina al proprio interno il Presidente.

    2)        Il Collegio dei revisori sontrolla l’amministrazione dell’Associazione e la corrispondenza dei bilancio alle scritture contabili.
    Partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio direttivo e dell’Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio consuntivo.

    ART. XIV   

    NORMA FINALE

    1) In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, dopo la liquidazione, il patrimonio residuo verrà devoluto a fmi di utilità sociale.

    ART. XV

    RINVIO

    1) Per quanto non espressamente riportato in questo statute si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge, vigenti in materia di associazionismo.

     

     

     

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